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DETRAZIONI

DETRAZIONE 50%

 

Per una maggior senso di sicurezza vostra e delle cose che custodite, fra cui in primis l’automobile, la porta del garage è l’elemento fondamentale che vi permette di dormire sonni tranquilli, soprattutto quando l’accesso al box auto potrebbe permettere ai malintenzionati di accedere all’ appartamento in cui vivete con la famiglia.

Sostituire la porta del garage con un nuovo modello rientra nell’ ampia categoria delle opere che vanno sotto il nome di Bonus ristrutturazione e che danno diritto a godere della detrazione del 50% dell’importo speso.

Anche per l’anno solare 2020, il Governo italiano ha deciso di prorogare l’importante agevolazione fiscale.

Vediamo allora come procedere in maniera corretta.

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In termini generali, i lavori che sono ammessi a godere delle agevolazioni fiscali, come indicato dal Decreto Ristrutturazioni, sono precisamente:

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  • gli interventi di manutenzione straordinaria delle singole unità immobiliari;

  • la manutenzione ordinaria delle parti comuni di edifici residenziali;

  • gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, solo per ascensori e montacarichi. La realizzazione di bagni per disabili rientrano in questa categoria solo se vengono eseguite opere murarie o modificati gli impianti.

  • la ricostruzione nelle zone soggette a calamità naturali (terremoti, alluvioni) purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

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Passando al caso specifico del garage, fra le opere ammesse alla detrazione rientra la sostituzione della porta, pensando in particolare al caso specifico di far installare una serranda blindata per un maggior tasso di sicurezza.

 

Requisiti del box:

 

Per quanto riguarda le opere di ristrutturazione relative ad un box, la normativa in materia specifica che tutti i tipi di box possono usufruire dell’agevolazione, ovvero:

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  • box auto interrati o fuori terra

  • garage

  • posti auto coperti o scoperti.

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Ma in particolare, il requisito indispensabile è il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione che, come definite dall’art. 817 del codice civile, sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

Non è invece obbligatorio che il box sia confinante o limitrofo con l’abitazione.

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L’agevolazione fiscale concessa a chi effettua lavori di ristrutturazione del garage, fra i quali appunto la rimozione della porta di accesso e relativa sostituzione, consiste nella detrazione IRPEF del 50% del costo sostenuto fino ad un massimo di €96.000 di importo totale.

Ovvero, si può detrarre in dichiarazione dei redditi fino ad un massimo di €48.000 (50% di 96.000). La detrazione viene suddivisa in 10 rate annuali di pari importo.

La detrazione consiste in un rimborso, al momento della dichiarazione dei redditi, di quanto avete versato allo Stato per l’IRPEF.

La detrazione è relativa ad interventi effettuati nell’ anno solare 2020, dunque dal 1° gennaio fino al 31 dicembre compresi.

 

Modalità di pagamento:

 

Requisito importante è che i pagamenti vengano effettuati in modo che siano tracciati, ovvero mediante un bonifico parlante, postale o bancario, sul quale risultano:

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  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)

  • codice fiscale del beneficiario della detrazione

  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

  • numero e data della fattura (per ciascun lavoro relativo ovviamente)

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Beneficiari:

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Ad essere ammessi al beneficio fiscale della detrazione sono i proprietari dell’immobile e coloro che hanno il diritto di godimento o la nuda proprietà.

Più precisamente, ecco di seguito l’elenco completo degli aventi diritto:

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  • proprietario dell’immobile;

  • titolare del diritto di godimento;

  • familiare convivente: il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

  • coniuge separato qualora assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

  • convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

fonte:pianetadesign.it

 
IVA AGEVOLATA AL 10%
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L’agevolazione è ammessa anche per lavori svolti nella seconda/terza casa: dunque per chi ha in procinto di cambiare la porta del garage della casa in campagna, può benissimo approfittare di quest’agevolazione fiscale, confermata anche per l’anno solare 2021.

 

Uno degli argomenti più delicati quando si parla di lavori di ristrutturazione edilizia Ã¨ sicuramente la possibilità di applicare l’IVA agevolata al 10%.

L’applicazione di un’aliquota IVA ridotta rappresenta a tutti gli effetti una misura volta a sostenere il settore dell’edilizia.

L’obiettivo del legislatore è quello di favorire gli interventi di manutenzione o ristrutturazione di immobili a destinazione abitativa.

In questo ambito, principali dubbi riguardano sia le tipologie di lavori che consentono l’applicazione dell’Iva agevolata del 10%, e gli adempimenti da adottare per poterla applicare.

Vediamo quindi di chiarire i principali aspetti.

L’articolo 7, comma 1, lettera b) e 2, della Legge n 488/99 ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo di quella ordinaria al 22%.

Questo per le prestazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Quindi, per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’ applicazione dell’IVA agevolata al 10%.

Tuttavia, l’IVA agevolata si applica solo nel caso in cui i lavori di ristrutturazione siano effettuati nell’ ambito di un contratto di appalto.

 

L’IVA agevolata al 10% non può essere applicata nei seguenti casi:

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  • Ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, anche nel caso in cui i beni siano acquistati direttamente dal committente;

  • Alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi  finalizzati al recupero edilizio;

  • Alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

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L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% nel regime edilizio non è automatica.

Per poterla applicare è necessario che il proprietario dell’abitazione (o l’inquilino della stessa) presenti all’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione edilizia, una specifica dichiarazione.

Si tratta di un modello in carta libera con il quale il proprietario di casa si assume la responsabilità per  l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% da applicare.

 

QUI IL LINK PER SCARICARE IL MODULO:

https://fiscomania.com/wp-content/uploads/2014/08/dichiarazione-iva-agevolata-mtz.pdf

 

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

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FONTE:fiscomania.com

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